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LO STALKING NON SI COMPRA

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daniele davide paitoni

Inaspettatamente, nel lasso di tempo intercorso tra questa pubblicazione e la precedente, in cui vi ho parlato del progetto di riforma del Codice antimafia (la potete leggere qui), la legge è stata varata.

Come anticipato nel precedente articolo, la nuova legge prevede l’applicazione di misure di prevenzione agli indagati di molti delitti che destano particolare allarme sociale (non solo connessi a fatti di mafia), tra cui figura anche lo stalking.

Ma non si può gioire a lungo: un recente fatto di cronaca evidenzia come se da un lato il legislatore dà, dall’altro toglie.

La vicenda riguarda l’avvenuta estinzione del reato di atti persecutori per effetto di un’offerta di denaro formulata dall’imputato alla vittima, che lo aveva rifiutato, ma che il giudice aveva ritenuto congrua.

Come è stato possibile pronunciare una simile sentenza? E’ presto detto.

Quest’estate è stata frettolosamente approvata la legge di riforma del sistema e del processo penale. La legge 103 del 2017 sarà ai più nota per essere intervenuta in modo sensibile sul meccanismo della prescrizione, ma non è tutto: ha infatti inserito nel codice penale l’art. 162 ter, rubricato “Condotte riparatorie”.

In virtù di questa nuova disposizione: “il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato … Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Se questo istituto può apparire efficace in caso di procedimenti per reati contro il patrimonio, nei quali il ristoro economico offerto alla vittima può di fatto eliminare il disvalore della condotta penalmente rilevante, dubbi sorgono quando il bene tutelato dalla legge sia diverso e richieda un rimedio più incisivo di un prelievo dal bancomat.

La retribuzione del dolore delle vittime di atti persecutori oblitera completamente il percorso di elaborazione del torto subito e l’offerta di denaro evita l’accertamento della responsabilità penale che si dovrebbe compiere in dibattimento, qualora il giudicante ritenga la somma proposta economicamente adeguata rispetto ai fatti di causa.

Ma come può il giudice compiere una simile valutazione?

Quanto valgono 10 telefonate notturne e 2 pedinamenti diurni? E l’appostamento sotto l’ufficio?

Si arriverà a costituire un tariffario unificato tra i vari Tribunali per garantire unità di applicazioni giudiziali dell’istituto?

Nel solco di una produzione legislativa molto attenta al problema dello stalking, questa applicazione delle nuove “condotte riparatorie” al delitto di atti persecutori è veramente discrasica.

Deve averla pensata così anche il legislatore che, all’indomani della notizia in commento, ha pensato bene di correre ai ripari.

Nell’ambito della discussione circa un disegno di legge in materia di disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, è stato infatti proposto un emendamento che dovrebbe andare a modificare il neonato art. 162 ter c.p. nel senso di escludere dal suo campo di applicazione il reato di atti persecutori.

L’emendamento, proposto in codificazione come comma 1-bis all’art. 162 ter c.p., ed ancora al vaglio della Commissione permanente giustizia, prevede infatti che: “All’articolo 162-ter del codice penale, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis c.p.’” (cioè, lo stalking, ndr).

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