Home Mamma and the city GUIDA PRATICA ALLA BUROCRAZIA PER NEONATI

GUIDA PRATICA ALLA BUROCRAZIA PER NEONATI

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Ci mancaca solo la burocrazia! Avete atteso nove interminabili mesi ad immaginare come sarebbe stato il rientro a casa e ora, guardandovi attorno, quello che avevate predisposto come un accogliente nido vi sembra più realisticamente un magazzino dopo il lancio di una bomba al napalm.

Come può un dolce frugoletto di pochi chili innescare tanta confusione?

Se lo saranno chiesto in molti ma il “Momgeddon” è un passaggio quasi obbligato nella vita di ogni neo genitore e voi, mamme a cui lo specchio rimanda l’immagine di una gattara investita da un treno, non perdete la calma perché ci sono alcuni adempimenti burocratici che dovrete sbrigare il prima possibile. Ecco allora una guida che spero vi aiuterà a districarvi nella giungla di queste noiose questioni per fare di vostro figlio un cittadino a tutti gli effetti (nonché portatore sano di debito pubblico).

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SU BUROCRAZIA E NEONATI

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La denuncia di nascita è una dichiarazione obbligatoria per legge che deve essere effettuata per

dichiarare una nascita al fine di iscrivere l’evento nel registro comunale dello stato civile.

Può essere resa dal padre, dalla madre, da un loro delegato munito di procura speciale, dal medico, dall’ostetrica o da chiunque abbia assistito al parto. Per la dichiarazione di nascita è necessario in ogni caso presentare un documento di identità in corso di validità e l’attestato di avvenuta nascita rilasciato dal personale medico che ha assistito o la constatazione del personale medico che è intervenuto successivamente. Qualora il parto sia avvenuto in casa, si dovrà presentare l’attestazione dell’ostetrica presente. Se non si è in possesso di questi documenti sarà comunque possibile presentare una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta nascita.

Nell’atto di nascita sono indicate le generalità dei genitori, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del neonato, la cittadinanza e ovviamente il nome prescelto.

I genitori potranno scegliere, in linea con il sesso del neonato, fino a un massimo di tre nomi eventualmente separati da una virgola.

Fonti normative: art 34 e 35 DPR 396 e legge 219/2012

Da qualche tempo a questa parte per i genitori che di comune accordo vorranno trasmettere al figlio entrambi i cognomi sarà possibile farlo, ciò indipendentemente dal vincolo matrimoniale: il cognome materno seguirà a quello paterno.

Fonti normative: Circolare del Ministero degli Interni n°97- 2017, emessa sulla base della sentenza n°286 della Corte Costituzionale dell’8 novembre 2016, pubblicata il 21 dicembre 2016

Ricordiamo che nel rispetto del volere della madre, sarà sua facoltà partorire in pieno anonimato. In questo caso non sarà menzionata la sua identità poiché il diritto all’oblio, salvo successiva revoca, avrà durata di cento anni (art. 93, co. 2, D. lgs. 196/2003 – Codice privacy).

Fonti normative: art. 30 DPR 396/2000

I termini per la denuncia di nascita sono di 3 giorni nel caso in cui sia resa presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della clinica presso cui si è ricoverate. Sarà il direttore sanitario della struttura a trasmettere la dichiarazione di nascita all’ufficio di stato civile del Comune, salvo diversa indicazione.

Se questa formalità non viene espletata presso la struttura, sarà possibile farlo entro 10 giorni dalla nascita presso l’ Anagrafe Centrale di Roma sita in via Petroselli, 50. L’Ufficio Nascite è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.30, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè oltre i dieci giorni, in aggiunta ai documenti sopra citati, il dichiarante dovrà anche indicare il motivo dell’avvenuto ritardo; in questo caso l’atto così formato produrrà effetti immediatamente ma vi sarà anche indicato il motivo di ritardo dichiarato.

Le coppie non sposate, hanno la facoltà di avvalersi di uno strumento utile: il pre-riconoscimento del nascituro, cioè una dichiarazione posteriore al concepimento ma anteriore alla nascita. In questo caso entrambi i genitori dovranno recarsi prima del parto all’Anagrafe Centrale presentando i documenti di identità unitamente a un certificato medico rilasciato dal ginecologo che attesti lo stato interessante e il periodo gestazionale. Con il pre-riconoscimento entrambi i genitori si impegnano sin da quel momento a riconoscere il figlio. Il padre, documento alla mano, potrà procedere da solo alla dichiarazione di nascita anche in caso di complicanze che ,a seguito del parto, costringano la donna a letto per un periodo superiore ai dieci giorni previsti per la registrazione.

Infatti, a differenza delle coppie coniugate per cui il riconoscimento fatto da uno dei due coniugi vale automaticamente anche per l’altro, nelle coppie non sposate non vige la presunzione di paternità/maternità con la conseguenza che il padre non potrebbe procedere autonomamente alla denuncia di nascita.

Fonti normative: art. 254 del c.c. e artt. 42-44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nuovo regolamento dello Stato Civile

Per le coppie separate o divorziate sarà anche necessaria una copia della sentenza di separazione.

CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA

Per ottenere il rilascio del codice fiscale è necessario procedere all’iscrizione del neonato all’Anagrafe tributaria. Il codice fiscale è a sua volta indispensabile per l’iscrizione alla Asl e quindi per la scelta del pediatra di base.

Il codice fiscale è una sequenza alfanumerica di sedici caratteri che viene attribuita ai nuovi nati dai Comuni, al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria. Una volta generato, il codice fiscale rimarrà tale per tutta la vita poiché identifica il singolo cittadino nei rapporti con Amministrazioni e Enti pubblici.

Nei giorni successivi alla nascita, il genitore dovrà recarsi presso l’Agenzia delle Entrate con il certificato di nascita del bebè, rilasciato al momento della dichiarazione di nascita; verrà richiesta la compilazione del modulo AA4/8 e a quel punto l’Agenzia rilascerà un foglio provvisorio indicante il codice fiscale del bebè.

Nelle settimane successive verrà recapitata a casa una tessera sanitaria della validità di un anno che, in seguito all’assegnazione del codice fiscale, spetta indistintamente a tutti i neonati per garantire le cure sanitarie anche nel caso in cui non si sia ancora provveduto a iscrivere il piccolo all’Asl. Tuttavia solo i bambini iscritti al SSN riceveranno, al compimento del primo anno, una seconda tessera sanitaria con scadenza standard di sei anni.

E’ consigliabile procedere il prima possibile all’iscrizione del piccolo al SSN viste le frequenti visite pediatriche che si renderanno necessarie.

A tale scopo sarà sufficiente presentare all’Asl di appartenenza un’autocertificazione dello stato di famiglia e la tessera sanitaria (o il foglio provvisorio rilasciato dall’Agenzia) e quindi scegliere un pediatra di base da una lista di medici proposta dall’Asl di appartenenza.

Se impossibilitati a recarsi personalmente, i genitori potranno incaricare una terza persona per la registrazione all’Asl del neonato: in aggiunta alla documentazione sopra citata è richiesta una delega firmata dal genitore, accompagnata alla fotocopia del documento di identità.

Ricordiamo infine che i genitori con più di un figlio potranno scegliere di assegnare al nuovo nato il pediatra di base del primogenito anche nel caso in cui il medico non avesse disponibilità di posti vacanti.

CARTA D’IDENTITA’

La Carta di identità è quel documento prodotto dalla Pubblica Amministrazione che consente l’immediata identificazione del cittadino. Nel caso in cui si decida di viaggiare all’interno dell’Unione Europea e nei paesi dell’area Schengen in compagnia del minore è necessario fornire il piccolo di un documento di riconoscimento personale. Infatti, non è più possibile iscrivere i bambini sul documento dei genitori.

Come fare?

Innanzitutto si deve scegliere se richiedere il documento in forma cartacea o la CIE, cioè la carta di identità elettronica che progressivamente andrà a sostituire quella cartacea.

La CIE, oltre alle generalità del cittadino, offre un’identificazione più puntuale del suo possessore: il microprocessore di cui è dotata è in grado di riportare dati quali le impronte digitali, gli estremi dell’atto di nascita, il codice fiscale e l’eventuale assenso alla donazione degli organi. Con la CIE si potrà accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione; inoltre è dotata di sistemi anti contraffazione molto efficaci.

A Roma è attivo un sistema di elimina code attraverso cui prenotare, a seconda del Municipio e del servizio richiesto, un appuntamento allo sportello. Attraverso l’applicazione “Tupassi” sarà possibile scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento per richiedere il rilascio della carta di identità del minore.

I genitori dovranno recarsi al Municipio di appartenenza muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di tre foto tessera che ritraggono il minore con gli occhi aperti e su sfondo bianco.

Attenzione: per la CIE è sufficiente caricare su supporto usb la foto del piccolo ma è consigliabile verificare il formato. In alternativa sarà possibile consegnare una normale foto tessera che a quel punto il personale provvederà a scannerizzare e a restituirvi. Ricordiamo che, a differenza della carta di identità in formato cartaceo, la CIE non verrà rilasciata immediatamente ma bensì inviata alla residenza nei giorni successivi. Sarà necessario muoversi con qualche giorno di anticipo onde evitare di non poter partire.

Il costo della carta di identità in formato cartaceo è di circa 5 euro; quello della CIE è di circa 22 euro.

Infine, per garantire l’aggiornamento della foto e l’identificazione ai controlli, la carta d’identità (come anche il passaporto) avrà durata triennale con scadenza il giorno del terzo compleanno. In seguito a rinnovo, dai 4 ai 18 anni di età, la validità del documento sarà di cinque anni.

Sulla carta di identità del minore di 14 anni saranno indicati anche i nomi dei genitori.

Per il documento di identificazione del minore è necessaria la presenza di entrambi i genitori affinché possano dare l’assenso all’espatrio.

PASSAPORTO

Dal Giugno 2012 si è reso obbligatorio per i minori possedere un documento di viaggio individuale, non essendo più possibile iscriverli sul documento dei genitori.

A seconda del paese estero in cui si voglia portare il piccolo, la carta di identità potrebbe non bastare. Per recarsi nei paesi extra UE sarà quindi necessario provvedere al passaporto rivolgendovi alla Questura o al commissariato.

Anche nel caso del passaporto sarà possibile prenotare un appuntamento attraverso il sito della polizia di stato passaportonline . Se non temete le lunghe attese potrete optare per recarvi senza appuntamento.

La documentazione che i genitori del piccolo dovranno fornire è la seguente:

  • modulo per il rilascio del passaporto per minorenni, da stampare e compilare
  • documento di riconoscimento del minore o, in alternativa, un’ autocertificazione del genitore
  • 3 foto tessera su sfondo bianco
  • un contributo amministrativo di 73,50 da acquistare presso una rivendita di valori bollati
  • la ricevuta di pagamento con c/c di € 42,50 per il passaporto ordinario. Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.

Al momento della richiesta sarà necessaria la presenza di entrambi i genitori per poter dare l’assenso al rilascio del passaporto. Qualora uno dei due fosse impossibilitato a presentarsi, potrà rilasciare una fotocopia del suo documento unitamente a una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio, entrambe firmate in originale.

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