L’RLS è ormai una figura fondamentale nei processi produttivi di tutte le imprese. E’ infatti ormai necessario, per legge, che le imprese individuino tra i loro dipendenti e formino un RLS, ovvero, un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.
Ma cosa fa esattamente l’RLS e quali sono gli obblighi a carico dei datori di lavoro? Scopriamolo in questo articolo che vuole chiarire il ruolo e la necessità della formazione RLS secondo la normativa vigente.
La figura dell’RLS
La figura dell’Rls, ovvero il rappresentante della sicurezza dei lavoratori è stata istituita con decreto legislativo nell’anno 2008. Secondo la definizione contenuta in tale atto, l’RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Il ruolo dell’RLS così come disegnato dalla vigente normativa è un ruolo cruciale per la gestione della sicurezza in senso generale.
L’iniziativa della nomina dell’RLS spetta al datore di lavoro, che è obbligato per legge a chiedere ai propri dipendenti che individuino la persona adatta per il ruolo.
Per convenzione, la nomina degli RLS di tutte le aziende italiane avviene nella Giornata della Sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro chiede ai lavoratori di scegliere il loro rappresentante per la sicurezza che nelle azinede più piccole, viene individuato tra i dipendenti, in quelle di maggiori dimensioni può essere invece anche un esterno individuato tra i rappresentanti sindacali.
Il numero di RLS presenti in ogni azienda dipende anch’esso dalla dimensione dell’impresa. Se questa conta fino a 200 dipendenti ci sarà un unico RLS, se invece i dipendenti sono oltre 200 l’azienda dovrà contare 3 risorse che ricoprano il ruolo di RLS.
I compiti dell’RLS
L’RLS ha un ruolo fondamentale di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori nel garantire che i processi produttivi si svolgano nella massima sicurezza e tutela della salute dei dipendenti.
Inoltre l’RLS che ha il contatto diretto con il lavoro quotidiano dei dipendenti è una fonte di riferimento per il datore di lavoro nella verifica dell’applicazione e nell’evoluzione delle pratiche di controllo dei rischi nei processi produttivi e contribuisce dunque al documento di valutazione dei rischi.
L’RLS lavora anche con altre figure all’interno dell’azienda, come gli addetti alla vigilanza e il medico della salute, sempre in qualità di garante della sicurezza e salute dei lavoratori.
Il suo ruolo non si limita alla verifica delle migliori condizioni di sicurezza, ma può divenire anche soggetto attivo, proponendo misure o protocolli di prevenzione per la tutela dei lavoratori. E può anche fare ricorso alle autorità competenti qualora ne ravvisi la necessità.
In tutti questi aspetti della sua attività, è tenuto ovviamente a rispettare i segreti industriali e dei processi di lavorazione di cui potrebbe venir a conoscenza nel corso della sua attività.
La formazione dell’RLS
La complessità e la moltitudine di attività portata avanti dall’RLS, necessita che questa figura sia debitamente formata, e che la sua formazione sia non una tantum, ma continuativa. Solo così il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori potrà svolgere la sua funzione al meglio, nell’interesse non solo dei lavoratori ma anche degli stessi datori di lavoro.
La normativa vigente prevede l’obbligo per l’RLS di frequenza di un corso sulla Sicurezza sul Lavoro, per un ammontare complessivo di 32 ore di formazione. Ma, come abbiamo visto, questo potrebbe non bastare e per essere sicuri che le competenze dell’RLS siano debitamente aggiornate, la legge prevede anche l’obbligo di corsi di aggiornamento annuale.
Il monte ore di tale aggiornamento varia a seconda della dimensione dell’azienda di riferimento. Sono previste 4 ore di aggiornamento annuale per l’RLS che volge la sua attività in aziende che contano tra i 15 e i 50 lavoratori, mentre le ore di aggiornamento salgono a 8 per RLS di aziende oltre i 50 occupati.