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DIVORZI E SEPARZIONI:MANCATO MANTENIMENTO DIVENTA REATO, QUALI CONSEGUENZE?

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Tra le novità della riforma del codice penale, entrate in vigore lo scorso 6 aprile, ha fatto molto clamore quella relativa alla Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio , di cui all’art. 570 bis c.p. Pare infatti che, a partire da adesso, i coniugi divorziati o separati legalmente che non versino gli importi dovuti a titolo di mantenimento stabiliti con sentenza, rischieranno di andare in carcere.

Ma è veramente così?

Nel codice penale vigente fino al 5 aprile scorso, era prevista un’unica fattispecie incriminatrice, peraltro da sempre molto criticata, cioè quella di cui all’art. 570 che stabilisce:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Dunque l’art. 570 prevede il carcere unitamente a pena pecuniaria per le omissioni relative alla prestazioni di mezzi di sussistenza a particolari categorie di soggetti, tra cui anche i genitori: da ciò si ricava la natura assistenzialistica della disposizione, legata al concetto di stato di bisogno del soggetto beneficiario. Per la giurisprudenza, lo stato di bisogno nel caso dei figli minori sussiste sempre, e pertanto,l’omesso versamento di assegno di mantenimento nei loro confronti, è sempre reato.

Disposizioni contenute nella legge sul divorzio.

Nel caso di violazioni economiche da parte dell’ex coniuge obbligato è una normativa ad hoc che detta la disciplina penale.
La legge 1 dicembre 1970, n. 898 prevedeva all’art. 12 sexies una fattispecie incriminatrice ai sensi della quale: “Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale”.

Il richiamato art. 5 prevede che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Norme in tema di separazione dei coniugi

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, conteneva norme incriminatrici relative ai casi di violazioni economiche da parte del coniuge separato obbligato, alle quali si dovevano applicare per rinvio le pene di cui alla citata legge sul divorzio.

In tali casi, per aversi responsabilità penale, oltre alla verifica dell’effettiva capacità dell’obbligato di adempiere all’obbligazione giudizialmente imposta (ad esempio, nel caso in cui lo stesso versi in stato di disoccupazione e abbia un’indennità insufficiente a provvedere al mantenimento), occorreva accertare se l’omissione avesse fatto venire meno effettivamente i mezzi di sussistenza, e se la violazione fosse imputabile alla volontà dell’obbligato o all’oggettiva impossibilità. Insomma, la mera violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno al coniuge separato, se ciò non ne aveva determinato il venir meno dei mezzi sussistenza, non costituiva illecito penale (Cassazione penale sez. VI 22 settembre 2011 n. 36263).

L’ambito applicativo dell’art. 12 sexies appariva pertanto più ampio rispetto a quello della norma sulla separazione, dato che la rilevanza penale del primo era ricollegata al solo fatto della mancata corresponsione dell’assegno, mentre nel secondo andava verificato in concreto il verificarsi di un danno in capo al coniuge beneficiario, e cioè il venir meno dei mezzi di sussistenza.

Il nuovo art. 570 bis c.p.

Fatta questa lunga premessa,passiamo ora a leggere la nuova norma.

La disposizione introdotta a partire dal 6 aprile scorso in tema di Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio prevede che:

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Se non sorgono dubbi in ordine alla ora codicizzata responsabilità penale in capo al coniuge che ometta di versare l’assegno in fase di separazione (unica vera novità), per il resto c’è da chiedersi a quale dei due trattamenti sanzionatori del 570 c.p. si riferisca il nuovo art. 570 bis c.p., e cioè alla pena pecuniaria alternativa alla detenzione (comma 1) o alla pena detentiva tout court (comma 2).
Infatti la giurisprudenza di legittimità, in costanza della vecchia normativa, aveva instaurato un solido orientamento a partire da una sentenza a Sezioni Unite (Ss.Uu. Penali, n. 23866 del 31.01.2013) in base al quale all’omesso versamento dell’assegno divorzile poteva applicarsi esclusivamente la pena di cui al primo comma dell’art. 570 C.p. (per cui la detenzione era alternativa alla pena pecuniaria).

Insomma, si fa presto a dire: carcere per chi non paga il mantenimento!

Ancora una volta spetterà ai giudici dare un’interpretazione della nuova norma conforme allo spirito dell’art. 570 c.p. e del dettato costituzionale.

Allo stato, si osserva comunque che l’art. 570 bis C.p. ha sostituito le precedenti norme -abrogandole espressamente- ma non ha modificato i presupposti applicativi contenuti nella legge sul divorzio: sembra quindi ragionevole supporre che il trattamento sanzionatorio continuerà ad essere quello di cui al primo comma dell’art. 570 c.p.

Se le premesse sono valide, tra l’altro, la medesima sorte dovrebbe toccare alla neo-introdotta incriminazione per chi non versi il mantenimento al coniuge separato, con buona pace di chi invoca il carcere per i coniugi separati inadempienti.

Avv. Sabrina Grisoli

http://www.centrosarg.com

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